Ai Dirigenti Scolastici delle Scuole della Provincia
p.c. Al Personale Scolastico Docente ed ATA della Provincia
p.c. Al Dirigente dell’Ufficio XVI dell’USR per la Sicilia
Oggetto: pubblicità legale online
Come è noto, a partire dal 1° gennaio 2011 la legge 69/2009 obbliga tutte le pubbliche amministrazioni (comprese le Scuole) a pubblicare online tutti gli atti che precedentemente venivano pubblicati nel vecchio albo cartaceo. A partire da tale data gli obblighi di pubblicazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi si intendono assolti con la pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali. La forma cartacea rimane solo in originale mentre è fatto espressamente obbligo di pubblicare sul sito internet istituzionale tali documentazioni.
L’articolo 32 della legge 69/2009 prevede infatti: “a far data dal 1° gennaio 2010 (termine prorogato al 1° gennaio 2011) gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”.
Il legislatore aggiunge, inoltre, al comma 5: “A decorrere dal 1° gennaio 2011 e, nei casi di cui al comma 2, dal 1° gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale,…”
Per quanto riguarda le scuole in Provincia di Ragusa, relativamente all’ottemperanza di tali norme, la situazione attuale è la seguente:
– esiste ancora qualche scuola che non ha un sito o il cui sito è praticamente “introvabile” in Internet oppure risulta del tutto inadeguato rispetto alle norme previste per i siti istituzionali
– altre scuole detengono un sito che non contiene, visibile e ben accessibile, l’apposita sezione dedicata alla pubblicità legale online
– altre scuole hanno regolarmente previsto, per il proprio sito istituzionale, l’apposita sezione dedicata alla pubblicità legale online, ma risultano mancanti, in tale sezione, le pubblicazioni relative ad atti pur obbligatori. In particolare preme qui sottolineare che vanno pubblicate online le graduatorie d’istituto di I, II e III fascia del personale supplente
– altre scuole, “virtuose”, risultano aver pubblicato online quanto la norma richiede (salvo eventuali ulteriori obblighi ancora rinvenibili dalle norme).
In considerazione di tutto ciò, la scrivente organizzazione sindacale, nell’interesse del legittimo diritto all’informazione da parte dei propri iscritti e da parte di tutto il personale e del pubblico coinvolto, invita i dirigenti di ogni istituzione scolastica a porre attenzione alla questione sollevata ed a provvedere tempestivamente alla regolarizzazione del sito istituzionale.
Modica, 30/05/2013
Il Rappresentante legale della Federazione Gilda Unams
prof. Vincenzo Drago