La Gilda Provinciale di Ragusa si è sempre distinta per trasparenza e lealtà nei confronti dei propri iscritti.
In particolare, le battaglie legali sostenute negli anni sul territorio sono state sempre prima valutate e ponderate attentamente e, successivamente, portate avanti con impegno e dedizione con lo scopo di tutelare tutti gli iscritti, nessuno escluso (si vedano i ricorsi sulla stabilizzazione dei precari andati tutti a buon fine).
Ciò per dire: tutela sindacale innanzitutto e tutela legale solo come estrema ratio e solo se ci sono validi e fondati presupposti giuridici.
Perché la Gilda Provinciale di Ragusa, per il momento non sta promuovendo il ricorso per il recupero dello scatto 2013, ma si sta limitando ad invitare gli iscritti o chiunque fosse interessato ad inviare una mail contenente la diffida?
Per capire il motivo di tale scelta è doveroso portare a conoscenza degli iscritti le motivazioni politiche e giuridiche che hanno condotto al blocco 2013.
Nel periodo che va dal 2007 al 2018 diversi eventi restrittivi hanno colpito il personale della scuola: il blocco del rinnovo dei contratti pubblici; il blocco della progressione di carriera per anzianità degli anni 2011-2012-2013; la cancellazione del gradone 0-2; il blocco delle posizioni economiche ATA (cd. stagione dei tagli del governo Berlusconi-Tremonti; legge 122/10 e legge 111/11).
Per giunta questi tagli sono stati confermati dai governi successivi.
Per quanto ci occupa, il cd. blocco ha riguardato inizialmente gli anni 2010, 2011, 2012: successivamente questi anni sono stati recuperati.
Invece, l’anno 2013 non è mai stato recuperato.
Cosa è il blocco 2013?
Il blocco 2013 ha l’effetto di congelare la progressione di carriera per tutto l’anno 2013, con la conseguenza di rallentare gli scatti di anzianità di un anno.
Negli anni il sindacato Gilda di Ragusa ha sempre rivendicato il diritto dei docenti a recuperare questo anno, promuovendo mobilitazioni e inviando diffide.
Tuttavia, le trattative in tal senso non sono andate a buon fine, né per la Gilda, né per gli altri sindacati, stante l’atteggiamento ostruzionistico avuto da parte del Ministero dell’Istruzione, avallato dalle sentenze che hanno rigettato tale richiesta nell’ottica di un contenimento della spesa pubblica.
Cosa ha deciso la sentenza della Corte Costituzionale n. 178/15?
Questa sentenza, pur risalendo al 2015, viene ora invocata all’improvviso come un valido precedente per attivare ricorsi per recuperare l’anno 2013.
Perché solo ora, dopo otto anni e non prima?
La citata sentenza, in realtà, ha statuito solo sul blocco della contrattazione collettiva, riconoscendone l’illegittimità costituzionale.
Quello che è doveroso precisare è che la stessa non ha affatto trattato la questione relativa al blocco 2013.
Così stando le cose, oggi la stessa non può essere invocata come un valido precedente giurisprudenziale per avviare ricorsi a tappeto aventi ad oggetto il recupero dell’anno 2013.
Infatti, così facendo, si creerebbe il rischio di esporre i ricorrenti alla condanna alle spese in caso di rigetto, considerato che il mandato ad agire in giudizio viene firmato dal ricorrente all’avvocato, è individuale, e non al sindacato.
Cosa ha deciso la sentenza del Tribunale di Marsala n. 104 del 21/02/23?
La sentenza citata sicuramente rappresenta un importante precedente, in quanto ha riconosciuto l’anno 2013 come utile ai fini della maturazione del diritto pensionistico. Tuttavia, la stessa rappresenta un caso isolato ed è soggetta a potenziale appello da parte del Ministero dell’Istruzione, con la conseguenza probabile che possa essere rigettata.
Invece, è doveroso precisare e portare a conoscenza degli iscritti che diverse sono state le pronunce di rigetto.
Per tutte, si veda la sentenza n. 310 del 17/12/2013 con la quale la Corte Costituzionale, trattando la questione, ha ritenuto legittimo il blocco della progressione economica e di carriera previsto fino al 31 dicembre 2013
Nello specifico, la Consulta ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata da diversi Tribunali Amministrativi Regionali relativamente all’art. 9, comma 21, D.L. 78/2010, convertito in legge 122/10, rigettando tutte le questioni di legittimità costituzionale che si basavano sulla violazione del principio di parità di trattamento dei lavoratori e dell’equo trattamento economico.
Ciò perché la disciplina degli interventi pubblici può essere assoggettata ad interventi del legislatore finalizzati a contenere la spesa pubblica.
Cosa intende fare attualmente la Gilda Provinciale di Ragusa?
Considerato che la tanto invocata sentenza della Corte Costituzionale n. 178/15 non ha affatto statuito l’illegittimità costituzionale del blocco relativo all’anno 2013, ma ha sancito solo l’illegittimità costituzionale del blocco della contrattazione collettiva, e considerato, altresì, che la sentenza del Tribunale di Marsala n. 104 del 21/02/23, pur avendo riconosciuto l’invocato diritto, rappresenta, tuttavia, un solo caso, nell’ottica di tutelare i propri iscritti per le motivazioni ampiamente esplicitate, la Gilda Provinciale di Ragusa invita tutti gli iscritti e non a voler inviare la diffida presente sul sito ( tramite pec individuale o raccomandata avviso di ricevimento). Questo rimedio è valido ad interrompere la prescrizione all’esercizio del diritto al recupero dello scatto relativo all’anno 2013 ed è propedeutica alla proposizione del ricorso collettivo che tale sindacato proporrà non appena si avrà contezza di ulteriori ed autorevoli riferimenti giurisprudenziali.
|